Language of document : ECLI:EU:C:2024:557

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

27 giugno 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Cavi di fibre ottiche – Sottovoci 8544 70 00 e 9001 10 90 – Modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑168/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Olt (Tribunale superiore di Olt, Romania), con decisione del 1° marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2023, nel procedimento

Prysmian Cabluri şi Sisteme SA

contro

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Direcţia Regională Vamală Craiova,

Autoritatea Vamală Română,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Prysmian Cabluri şi Sisteme SA, da O. Goran, avocat;

–        per il governo rumeno, da E. Gane, L. Ghiţă e A. Wellman, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Salyková e E.A. Stamate, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 8544 70 00 e 9001 10 90 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017 (GU 2017, L 282, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Prysmian Cabluri şi Sisteme SA (in prosieguo: la «Prysmian») e, dall’altro, l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Direcţia Regională Vamală Craiova (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria – Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Craiova – Direzione regionale doganale di Craiova, Romania), l’Autoritatea Vamală Română (Autorità doganale della Romania) e l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria – Direzione generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti, Romania), in merito all’asserita erroneità dalle classificazione, da parte della Prysmian, di cavi di fibre ottiche nella sottovoce 8544 70 00 della NC anziché nella sottovoce 9001 10 90 di quest’ultima.

 Contesto normativo

 Il SA

3        Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4        Le note esplicative del SA prevedono, con riferimento alla voce 8544 del SA, intitolata «Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione»:

«Questa voce comprende, purché isolati elettricamente, i fili, cavi e altri conduttori (per esempio trecce, nastri, barre) di ogni tipo, utilizzati come conduttori elettrici, destinati sia all’attrezzatura delle macchine ed impianti sia al montaggio come canalizzazioni interne o esterne (sotterranee, sottomarine, aeree, ecc.). Si tratta di una varietà di articoli che va dal semplice filo isolato, talvolta molto sottile, fino ai cavi complessi di grosso diametro.

I conduttori non metallici sono ugualmente compresi in questa voce.

(...)

Sono pure compresi in questa voce i cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre inguainate singolarmente, anche combinati con conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione. Generalmente le guaine sono di colore differente, per permettere l’identificazione delle fibre alle estremità del cavo. I cavi di fibre ottiche sono principalmente utilizzati per la telecomunicazione, in virtù della loro capacità di trasmissione dei dati superiore a quella dei conduttori elettrici».

5        Le note esplicative del SA enunciano, con riferimento alla voce 9001 del SA, intitolato «Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 85.44; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente»:

«(...) Questa voce comprende:

A)      Le fibre ottiche e fasci di fibre ottiche, come pure i cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 85.44.

Le fibre ottiche sono costituite da strati concentrici di vetro o di materie plastiche di differenti indici di rifrazione. Quelle in vetro sono ricoperte da uno strato molto sottile di materia plastica, invisibile a occhio nudo e destinato a dar loro una certa flessibilità. Le fibre ottiche si presentano generalmente in rotoli che possono avere più chilometri di lunghezza. Esse sono utilizzate nella fabbricazione di fasci e di cavi di fibre ottiche.

I fasci di fibre ottiche si presentano sia sotto forma di elementi rigidi nei quali le fibre sono agglomerate su tutta la loro lunghezza da un legante, sia in fasci flessibili di cui soltanto le estremità sono legate. Se le fibre sono state disposte in maniera coerente, esse sono utilizzate per la trasmissione di immagini; se, per contro sono state disposte in modo disordinato, esse non possono essere utilizzate che per trasmettere della luce per illuminazione.

I cavi di fibre ottiche di questa voce, che possono essere muniti di pezzi di congiunzione, sono costituiti da una guaina nell’interno della quale sono stati disposti uno o più fasci di fibre ottiche, queste ultime non essendo state rivestite individualmente.

I fasci e i cavi di fibre ottiche sono principalmente utilizzati negli apparecchi ottici, specialmente negli endoscopi della voce 90.18

(...)

Sono esclusi da questa voce:

(...)

g)      I cavi di fibre ottiche costituite di fibre inguainate individualmente (voce 85.44)».

 La NC

6        Come risulta dall’articolo 1 del regolamento n. 2658/87, la NC disciplina la classificazione tariffaria delle merci importate nell’Unione europea. Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura.

7        Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta, ogni anno, un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

8        Come emerge dal punto 1 della presente sentenza, la NC si applica alla controversia principale nella versione risultante dal regolamento di esecuzione 2017/1925, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2018.

9        La prima parte della NC, intitolata «Disposizioni preliminari», contiene un titolo I, dedicato all’enunciazione delle «[r]egole generali», la cui lettera A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così dispone:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità [a]lle seguenti regole.

1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

6.      La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

10      La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». La nota 1, lettera m), di tale sezione precisa che essa non comprende gli oggetti del capitolo 90.

11      In tale sezione XVI figura un capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». Tale capitolo contiene la voce 8544 della NC, che è strutturata come segue:

«Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

1.

2.

3.

4.

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:



(...)




8544 70 00

– Cavi di fibre ottiche

esenzione

—»


12      La seconda parte della NC contiene anche una sezione XVIII, intitolata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi». In tale sezione figura un capitolo 90, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».

13      Il suddetto capitolo comprende segnatamente la voce 9001 della NC, che è strutturata come segue:

«Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

1.

2.

3.

4.

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:



9001 10

– Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche



9001 10 10

– – Cavi conduttori di immagini

2,9

—»

9001 10 90

– – altri

2,9

—»

(...)»





14      La nota 1, lettera h), del capitolo 90 precisa che esso non comprende i cavi di fibre ottiche della voce 8544.

15      Ai fini della controversia principale, sono pertinenti le note esplicative della NC stabilite dalla Commissione, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rispettivamente l’8 dicembre 2007 (GU 2007, C 296, pag. 4; in prosieguo: le «note esplicative del 2007») e il 24 maggio 2019 (GU 2019, C 179, pag. 4; in prosieguo: «le note esplicative del 2019»).

16      Nelle note esplicative del 2007, quella relativa alla sottovoce 8544 70 00 della NC precisava quanto segue:

«8544 70 00 – Cavi di fibre ottiche

Questa sottovoce comprende anche i cavi di fibre ottiche destinati ad essere utilizzati nelle telecomunicazioni, costituiti da fibre ottiche rivestite individualmente da un doppio strato di polimero di acrilato e poste in un involucro protettivo. Il rivestimento consiste in una guaina interna di acrilato morbido e una guaina esterna di acrilato rigido, quest’ultima ricoperta di vari colori.

Il rivestimento delle singole fibre ottiche ne garantisce la protezione e l’integrità strutturale, impedendone ad esempio la rottura».

17      Nelle note esplicative del 2019, quella relativa alla sottovoce 8544 70 00 della NC è stata sostituita dal testo seguente:

«8544 70 00 – Cavi di fibre ottiche

Questa sottovoce comprende anche i cavi di fibre ottiche destinati, ad esempio, ad essere utilizzati nelle telecomunicazioni, costituiti da una o più fibre ottiche della voce 9001 rivestite individualmente da un doppio strato di polimero di acrilato. Questo rivestimento consiste in uno strato interno in acrilato morbido e in uno strato esterno in acrilato rigido, quest’ultimo eventualmente colorato o rivestito da uno strato di diversi colori per consentire l’identificazione delle fibre. Le fibre ottiche sono rivestite individualmente dal doppio strato di rivestimento; in sé non costituiscono un cavo a fibre ottiche della voce 8544 prima di essere poste in un involucro protettivo.

Il rivestimento a doppio strato delle singole fibre ottiche ne garantisce la protezione e l’integrità strutturale, impedendone ad esempio la rottura o l’abrasione».

 Regolamento (UE) n. 952/2013

18      L’articolo 33 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), così dispone:

«1.      Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (“decisioni ITV”) o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (“decisioni IVO”).

(...)

2.      Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti, soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine delle merci:

a)      per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;

b)      per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      Nel periodo tra il 6 luglio e il 21 dicembre 2018, la Prysmian ha importato merci (in prosieguo: le «merci di cui trattasi») che ha dichiarato rientrare nella sottovoce 8544 70 00 della NC, relativa ai «[c]avi di fibre ottiche» e che sono state sottoposte a un’aliquota di dazi d’importazione dello 0%.

20      Il 1 °luglio 2019 la Prysmian ha indicato al Biroul Vamal Olt (Ufficio doganale di Olt, Romania; in prosieguo: il «BVO») che, tenuto conto delle modifiche introdotte nelle note esplicative del 2019 rispetto alle note esplicative del 2007, le merci di cui trattasi rientravano ormai nella sottovoce 9001 10 90 della NC, relativa alle «[f]ibre ottiche» ed erano sottoposte a un’aliquota di dazi d’importazione del 2,9%. La Prysmian ha allora chiesto che i diritti all’importazione su tali merci fossero ricalcolati a partire dal 24 maggio 2019, corrispondente alla data di pubblicazione delle note esplicative del 2019 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

21      A seguito di un controllo doganale a posteriori effettuato tra aprile e giugno 2021, la Direcţia Regională Vamală Craiova (Direzione regionale doganale di Craiova, Romania) ha considerato, con decisione del 29 giugno 2021, che le merci di cui trattasi fossero fibre ottiche rivestite individualmente rientranti nella sottovoce 9001 10 90 della NC, assoggettate a un’aliquota di dazi d’importazione del 2,9%. Essa ha conseguentemente ricalcolato i dazi doganali relativi a tutte le importazioni di merci di cui trattasi che erano state dichiarate dalla Prysmain quali «cavi di fibre ottiche» rientranti nella sottovoce 8544 70 00 della NC e chiesto che tale società versasse la somma complessiva di 992 430 lei rumeni (RON) (EUR 201 000 circa) a titolo di dazi doganali supplementari e di interessi di mora.

22      La Prysmian ha presentato un reclamo avverso tale decisione dinanzi all’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria – Direzione generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti, Romania), che è stata respinta con decisione del 17 novembre 2021.

23      La Prysmian ha quindi presentanto dinanzi al Tribunalul Olt (Tribunale superiore di Olt, Romania), giudice del rinvio, un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni del 17 novembre 2021 e del 29 giugno 2021, nonché all’esenzione dagli obblighi fiscali principali e accessori stabiliti da tali decisioni.

24      Il giudice del rinvio chiede se le note esplicative del 2019 abbiano modificato il senso delle note esplicative del 2007 e, in tal caso, se una riclassificazione retroattiva delle merci di cui trattasi nella sottovoce tariffaria 9001 10 90 della NC violi i principi di certezza del diritto e di prevedibilità.

25      Tale giudice si interroga altresì sulla questione se il principio di applicazione uniforme della classificazione tariffaria, collegato ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, gli impongano di prendere in considerazione, da un lato, le decisioni di altre autorità doganali nazionali e, dall’altro, le decisioni delle autorità doganali o degli organi giurisdizionali di altri Stati membri che hanno classificato o confermato la classificazione delle merci di cui trattasi nella sottovoce 8544 della NC.

26      In tale contesto, il Tribunalul Olt (Tribunale superiore di Olt) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.      Se, nell’interpretazione della [NC], con riferimento alle [note esplicative del 2007], il prodotto costituito da un’anima ottica [core] e da un rivestimento ottico ricoperto da un primo involucro interno di acrilato morbido e da un secondo involucro dello strato di acrilato duro colorato, sistema di rivestimento (denominato ColorLock), possa essere classificato nella voce 8544 70 00 di tale [NC].

2.      In caso di risposta negativa alla prima questione, se, nell’interpretazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, le autorità doganali nazionali possano non tenere conto dell’esistenza di decisioni dell’autorità doganale di tale Stato che non hanno messo in discussione la classificazione di questo prodotto alla voce 8544 70 00, ma altresì di decisioni ITV favorevoli (che garantiscono l’esenzione dai dazi doganali e dall’[imposta sul valore aggiunto]) emesse da altre autorità doganali o anche da giudici di altri Stati membri dell’Unione europea nel senso di una classificazione tariffaria del genere, senza che tale comportamento violi i principi di applicazione uniforme della classificazione tariffaria, come risultante dall’articolo 28 [TFUE] in combinato disposto con i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento riconosciuti dalla [Corte], rilevanti nell’applicazione del diritto europeo.

3.      In caso di risposta negativa alla seconda questione, se, nell’interpretazione dell’articolo 114 del [regolamento n. 952/2013], tenuto conto dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, sia possibile che un’eventuale mancanza di chiarezza nelle [note esplicative del 2007], seguita da un chiarimento successivamente entrato in vigore, facciano sorgere un obbligo tributario accessorio per un contribuente in uno Stato membro, soprattutto qualora vi siano state nel corso del tempo decisioni dell’autorità doganale di tale Stato che non hanno messo in discussione la classificazione di questo prodotto alla voce 8544 70 00, ma altresì decisioni ITV favorevoli emesse da altre autorità doganali o anche da giudici di altri Stati membri dell’Unione europea nel senso di una classificazione tariffaria del genere».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

27      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sottovoce 8544 70 00 della NC debba essere interpretata nel senso che essa comprende un cavo di fibre ottiche costituito da un’anima ottica e da un rivestimento ottico ricoperti da un primo strato interno di acrilato morbido esso stesso ricoperto da un secondo strato di acrilato duro colorato.

28      In via preliminare, occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione non consiste nell’effettuare essa stessa una siffatta classificazione, ma nel fornire chiarimenti al giudice del rinvio quanto ai criteri la cui attuazione gli consentirà di classificare correttamente i prodotti di cui trattasi nella controversia ad esso sottoposta. Una siffatta classificazione richiede infatti di procedere a una valutazione puramente materiale delle caratteristiche di tali prodotti, che rientra, nell’ambito di tale rinvio, nella competenza del giudice nazionale, e non della Corte [v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2023, LB (Air loungers), C‑635/21, EU:C:2023:85, punto 31 e giurisprudenza ivi citata].

29      Inoltre, conformemente alla regola 1 delle regole generali per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Poiché la controversia principale ha ad oggetto la classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi nelle sottovoci 8544 70 00 o 9001 10 90 di detta nomenclatura, una siffatta classificazione deve essere determinata, in forza della regola 6 delle regole generali, dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci; le note di sezioni o di capitoli corrispondenti possono altresì essere prese in considerazione, salvo disposizioni contrarie.

30      Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite dalla formulazione della voce della NC e delle note di sezioni o di capitoli corrispondenti. La destinazione del prodotto in quesitone può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, e l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso [v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2021, Flavourstream, C‑822/19, EU:C:2021:444, punto 34, e del 9 febbraio 2023, LB (Air loungers), C‑635/21, EU:C:2023:85, punto 33].

31      Inoltre, sebbene le note esplicative del SA e della NC non abbiano forza vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, forniscono elementi utili per l’interpretazione di quest’ultima [v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, punto 36, e del 9 febbraio 2023, LB (Air loungers), C‑635/21, EU:C:2023:85, punto 34].

32      In primo luogo, la sottovoce 8544 70 00 della NC, intitolata «Cavi di fibre ottiche», costituisce una suddivisione della voce 8544 della nomenclatura, la cui formulazione menziona segnatamente «cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente». Il titolo della voce 9001 della NC riguarda segnatamente le «fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544». Conformemente alla nota 1, lettera h), del capitolo 90, tale capitolo non comprende i cavi di fibre ottiche della voce 8544.

33      In secondo luogo, la nota esplicativa relativa alla sottovoce 8544 70 00 della NC, quale contenuta nelle note esplicative del 2007, precisa che tale sottovoce comprende anche i cavi di fibre ottiche destinati ad essere utilizzati nelle telecomunicazioni, costituiti da fibre ottiche rivestite individualmente da un doppio strato di polimero di acrilato e poste in un involucro protettivo.

34      In terzo luogo, secondo le note esplicative del SA, la voce 8544 di tale sistema comprende i cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione, mentre la voce 9001 di detto sistema comprende «fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 85.44». Tali note precisano inoltre che i cavi di fibre ottiche della voce 9001 del SA, sono costituiti da una guaina nell’interno della quale sono stati disposti uno o più fasci di fibre ottiche, queste ultime non essendo state rivestite individualmente.

35      Da quanto precede, risulta, da un lato che la NC stabilisce una differenza tra i «cavi» e le «fibre rivestite individualmente» e che solo i cavi di fibre ottiche costituiti da fibre rivestite individualmente rientrano nella voce 8544 di tale nomenclatura, ad esclusione delle fibre ottiche stesse. Invece, le fibre ottiche individuali nonché i fasci di fibre ottiche rientrano nella voce 9001 di detta nomenclatura, conformemente alla formulazione di quest’ultima.

36      Dall’altro lato, tenuto conto della formulazione della voce 8544 della NC nonché della nota esplicativa relativa alla sottovoce 8544 70 00 della NC e delle note esplicative del SA in relazione alla voce 8544 di tale sistema, le fibre ottiche che formano cavi devono, allo stesso tempo, essere rivestite individualmente ed essere poste in una guaina protettiva o in un involucro protettivo per poter rientrare in tale voce.

37      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che le merci di cui trattasi sono cavi di fibre ottiche rivestite individualmente attraverso un rivestimento a due strati, senza disporre di un involucro protettivo. Di conseguenza, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, tali merci, nei limiti in cui non soddisfano la seconda condizione cumulativa rammentata al punto precedente, non possono rientrare nella voce 8544 della NC e devono essere classificate nella voce 9001.

38      Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la sottovoce 8544 70 00 della NC deve essere interpretata nel senso che essa non comprende un cavo di fibre ottiche costituito da un’anima ottica e da un rivestimento ottico ricoperti da un primo strato interno di acrilato morbido, a sua volta ricoperto da un secondo strato di acrilato duro colorato.

 Sulla seconda questione

39      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla riscossione da parte delle autorità doganali di uno Stato membro, di dazi e tasse dovuti da un contribuente per l’errata classificazione, secondo tali autorità, di una merce in una sottovoce della NC, qualora decisioni ITV emesse nei confronti di altri contribuenti, da tali autorità e dalle autorità doganali di altri Stati membri, nonché decisioni giurisdizionali di altri Stati membri non si discostino da una siffatta classificazione tariffaria.

40      Il principio della certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, impone, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i singoli, in particolare quando possono avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese. In particolare, tale principio impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e regolarsi di conseguenza (sentenza del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

41      Il principio di tutela del legittimo affidamento può essere invocato solo da un singolo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, che essa gli avrebbe fornito (v., in tal senso, sentenze del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, punto 50, e del 31 marzo 2022, Smetna palata na Republika Bulgaria, C‑195/21, EU:C:2022:239, punto 65).

42      Nel caso di specie, in primo luogo, come rammentato ai punti da 32 a 37 della presente sentenza, risulta dai termini chiari e precisi delle formulazioni delle sottovoci 8544 70 00 e 9001 10 90 della NC, lette alla luce delle note esplicative del 2007 e del SA, che merci come quelle di cui trattasi rientrano nell’ultima sottovoce e non nella prima.

43      Al riguardo, contrariamente alle affermazioni della Prysmian, le note esplicative del 2019, secondo cui le fibre ottiche rivestite individualmente «in sé non costituiscono un cavo a fibre ottiche della voce 8544 prima di essere poste in un involucro protettivo», si limitano a precisare il tenore della condizione relativa all’esistenza di un involucro protettivo, senza modificare i chiari termini delle note esplicative del 2007.

44      In secondo luogo, in forza dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013, un ITV può essere invocato solo dal suo titolare o dal rappresentante di quest’ultimo nei confronti delle autorità doganali che lo hanno emesso e di quelle degli altri Stati membri [v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe), C‑153/10, EU:C:2011:224, punto 39].

45      Dal momento che le ITV emesse da altre autorità doganali e le decisioni di altri organi giurisdizionali di Stati membri che classificano o confermano la classificazione delle merci di cui trattasi nella sottovoce 8544 70 00 della NC non erano rivolte alla Prysmian, non si può ritenere che siffatte informazioni e decisioni abbiano fornito a tale società assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, ai sensi della giurisprudenza rammentata al punto 41 della presente sentenza, che possano far sorgere in capo ad essa un legittimo affidamento quanto alla fondatezza di una siffatta classificazione.

46      Tenuto conto dei motivi che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla riscossione, da parte delle autorità doganali di uno Stato membro, di dazi e tasse non pagati dovuti da un contribuente per l’errata classificazione, secondo tali autorità, di una merce in una sottovoce della NC, anche se decisioni ITV emesse nei confronti di altri contribuenti, da tali autorità e dalle autorità doganali di altri Stati membri, nonché decisioni giurisdizionali di altri Stati membri non si sono discostate da una siffatta classificazione tariffaria.

 Sulla terza questione

47      Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      La sottovoce 8544 70 00 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017,

deve essere interpretata nel senso che:

essa non comprende un cavo di fibre ottiche costituito da un’anima ottica e da un rivestimento ottico ricoperti da un primo strato interno di acrilato morbido, a sua volta ricoperto da un secondo strato di acrilato duro colorato.

2)      I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano alla riscossione, da parte delle autorità doganali di uno Stato membro, di dazi e tasse dovuti da un contribuente per l’errata classificazione, secondo tali autorità, di una merce in una sottovoce della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione 2017/1925, anche se decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti emesse nei confronti di altri contribuenti, da tali autorità e dalle autorità doganali di altri Stati membri, nonché decisioni giurisdizionali di altri Stati membri non si sono discostate da una siffatta classificazione tariffaria.

Firme



*      Lingua processuale: il rumeno.

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