Language of document : ECLI:EU:C:2024:561

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

depositate il 27 giugno 2024 (1)

Causa C-579/23 P

Cunsorziu di i Salamaghji Corsi — Consortium des Charcutiers Corses,

Charcuterie Fontana,

Costa et fils,

L’Aziana,

Charcuterie Passoni,

Orezza — Charcuterie la Castagniccia,

Salaisons réunies,

Salaisons Joseph Pantaloni,

Antoine Semidei,

L’Atelu Corsu

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Agricoltura — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) — Rigetto delle domande di “Jambon sec de l’Île de Beauté”, “Lonzo de l’Île de Beauté” e “Coppa de l’Île de Beauté” — Ammissibilità dei nomi — Evocazione delle DOP precedenti “Jambon sec de Corse/Prisuttu”, “Lonzo de Corse/Lonzu” e “Coppa de Corse/Coppa di Corsica” — Portata del controllo da parte della Commissione Europea delle domande di registrazione»






1.        La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2023 (2), che ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 (3), che ha respinto la registrazione di tre indicazioni geografiche protette (in prosieguo: «IGP»).

2.        L’Unione europea dispone di un sistema altamente sviluppato di protezione dei nomi registrati dei prodotti agricoli e alimentari (4). Tale sistema è stato da poco rafforzato, modificato e unificato, a partire dal 13 maggio 2024, dal regolamento (UE) n. 2024/1143(5), che istituisce un regime più unificato per le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli e che deroga al regolamento n. 1151/2012. Tale nuovo regolamento n. 2024/1143 non è applicabile alla presente controversia, ma le sue disposizioni sono quasi identiche a quelle del regolamento n. 1151/2012 riguardo alle questioni sollevate nel caso di specie.

3.        Il regolamento n. 1151/2012 istituisce un sistema comune e centralizzato di protezione per tutta l’Unione, che si tratti di denominazioni di origine protetta (in prosieguo: «DOP») o di IGP.

4.        Le domande di protezione delle IGP sono effettuate nel contesto di un procedimento amministrativo composto nel quale intervengono le autorità nazionali e la Commissione europea.

5.        Finora la Corte di giustizia si è occupata essenzialmente di controversie relative alla fase «nazionale» di tale procedimento. La presente impugnazione le permetterà di analizzare fino a che punto la Commissione possa rifiutare, nella fase «europea» del procedimento, l’iscrizione nel registro (6) di diverse IGP già approvate dalle autorità francesi.

I.      Contesto normativo: regolamento n. 1151/2012

6.        Il considerando 58 enuncia quanto segue:

«Per garantire che i nomi registrati delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprendenti una procedura nazionale di opposizione. La Commissione dovrebbe procedere successivamente all’esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell’Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda».

7.        L’articolo 13 («Protezione») stabilisce quanto segue:

«1.      I nomi registrati sono protetti contro:

(…)

b)      qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali “stile”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

(…)

3.      Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

(…)».

8.        L’articolo 49 («Domanda di registrazione di nomi») così dispone:

«1.      Le domande di registrazione di nomi nell’ambito dei regimi di qualità di cui all’articolo 48 possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome.

(…)

2.      Se, nell’ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell’ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.

3.      Nel corso dell’esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ovvero la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell’ambito del regime di cui al titolo III alla luce dei criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 1.

4.      Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3.

Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.

Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l’accesso per via elettronica al disciplinare.

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, lo Stato membro assicura inoltre l’adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla norma dell’articolo 50, paragrafo 2.

5.      Se, nell’ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di un paese terzo o se, nell’ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione, direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

(…)».

9.        L’articolo 50 («Esame da parte della Commissione e pubblicazione ai fini di opposizione») così recita:

«1.      La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell’articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l’elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione.

(…)».

10.      L’articolo 52 («Decisione sulla registrazione») stabilisce quanto segue:

«1.      Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

2.      Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell’articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome.

3.      Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

a)      se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o

b)      se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

4.      Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

II.    Fatti

11.      I fatti all’origine della controversia sono menzionati ai punti da 4 a 9 della sentenza impugnata, nei termini che sintetizzo di seguito.

12.      I nomi «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse – Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse – Lonzu» e «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse – Coppa di Corsica» sono stati registrati come DOP il 28 maggio 2014 mediante tre regolamenti di esecuzione (7).

13.      Nel dicembre 2015 il Consortium des Charcutiers Corses ha depositato sette domande di registrazione come IGP presso le autorità nazionali francesi, in applicazione del regolamento n. 1151/2012. Le sette domande riguardavano i nomi seguenti: «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Coppa de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté», «Saucisson sec de l’Île de Beauté», «Pancetta de l’Île de Beauté», «Figatelli de l’Île de Beauté» e «Bulagna de l’Île de Beauté».

14.      Il 20 aprile 2018 il ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Francia) e il ministre de l’Économie et des Finances (Ministro dell’Economia e delle Finanze, Francia) hanno adottato sette decreti recanti omologazione dei sette disciplinari corrispondenti, ai fini della loro trasmissione alla Commissione per approvazione.

15.      Con ricorsi proposti dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) il 27 giugno 2018, il sindacato titolare (8)dei disciplinari delle DOP «Jambon sec de Corse – Prisuttu», «Coppa de Corse – Coppa di Corsica» e «Lonzo de Corse – Lonzu» ha chiesto l’annullamento dei decreti del 20 aprile 2018, riguardanti l’omologazione dei disciplinari dei nomi «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Coppa de l’Île de Beauté» e «Lonzo de l’Île de Beauté». Secondo tale sindacato, in particolare, il termine «Île de Beauté» imitava o evocava il termine «Corse» e creava, quindi, confusione con i nomi già registrati come DOP.

16.      Il 17 agosto 2018 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione le sette domande di registrazione come IGP dei nomi degli insaccati corsi.

17.      Per quanto riguarda le domande di registrazione come IGP dei nomi «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté», la Commissione ha inviato alle autorità francesi due lettere, il 12 febbraio 2019 e il 24 novembre 2020, chiedendo delucidazioni, in particolare, per quanto riguardava la questione della loro eventuale inammissibilità.

18.      Le autorità nazionali hanno risposto di ritenere che i due gruppi di prodotti (vale a dire le DOP registrate e le domande di protezione come IGP) fossero nettamente diversi in termini di prodotti e che i nomi parevano loro sufficientemente distinti.

19.      Con sentenza del 19 dicembre 2019 [relativa al nome «Jambon sec de l’Île de Beauté» (IGP)] e due sentenze del 13 febbraio 2020 [relative, rispettivamente, ai nomi «Coppa de l’Île de Beauté» (IGP) e «Lonzo de l’Île de Beauté» (IGP)], il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha respinto i tre ricorsi presentati dal sindacato di gestione delle DOP.

20.      In particolare, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha considerato che «(…) i ricorrenti non possono fondatamente sostenere che il decreto impugnato violi le disposizioni (…) dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 1151/2012]» [(punto 5 delle tre sentenze del Conseil d’État (Consiglio di Stato)].

21.      Dopo aver esaminato le domande di registrazione delle sette IGP di insaccati della Corsica, la Commissione ha respinto la registrazione di tre di esse con la decisione di esecuzione 2021/1879. Ha per contro accolto le altre quattro domande trasmesse dalle autorità francesi (9).

III. Procedimento dinanzi al Tribunale

22.      Il 20 gennaio 2022 il Consortium des Charcutiers Corses e alcuni produttori associati hanno presentato un ricorso dinanzi al Tribunale per l’annullamento della decisione impugnata.

23.      Il 12 luglio 2023 il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento e ha condannato i ricorrenti alle spese.

24.      I ricorrenti avevano dedotto due motivi di annullamento: a) la Commissione avrebbe ecceduto i limiti delle sue competenze; e b) le autorità nazionali e il Conseil d’État (Consiglio di Stato) avrebbero dimostrato a sufficienza la conformità delle tre domande di registrazione agli articoli 7 e 13 del regolamento n. 1151/2012.

25.      I motivi che, secondo il Tribunale, hanno portato al rigetto del ricorso sono, in sintesi, i seguenti:

–        La Commissione, alla quale spetta, in conformità all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, rifiutare la registrazione richiesta qualora ritenga che non siano soddisfatte le condizioni previste, non può essere tenuta a concedere la registrazione di un nome laddove consideri illecito l’uso dello stesso nel commercio.

–        La questione dell’evocazione è alla base dell’ammissibilità alla registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012. Tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, costituisce un valido fondamento giuridico per il diniego di registrazione di un nome (10).

–        Anche se le autorità nazionali ritengono, trasmettendola alla Commissione, che una domanda di registrazione soddisfi le condizioni del regolamento n. 1151/2012, la Commissione non è vincolata alla valutazione di tali autorità.

–        In sede di registrazione di un nome come DOP o IGP, la Commissione dispone di un margine di valutazione autonoma, dal momento che essa è tenuta a verificare, in conformità all’articolo 50 del regolamento n. 1151/2012, che siano soddisfatte le condizioni per la registrazione.

–        Nel caso delle IGP corse, la Commissione aveva proceduto ad un esame approfondito delle domande dei ricorrenti.

–        Nel respingere le domande di IGP trasmesse dalle autorità francesi, la Commissione non ha ecceduto le sue competenze (11). La Commissione dispone di un margine di valutazione diverso a seconda che si tratti della prima fase del procedimento (quella durante la quale si raccolgono i documenti che compongono il fascicolo della domanda di registrazione che le autorità nazionali trasmetteranno eventualmente alla Commissione), oppure della seconda fase di tale procedimento (quella che corrisponde all’esame di sua competenza di tale domanda).

–        Mentre nella prima di queste due fasi la Commissione dispone solo di un margine di discrezionalità «limitato o inesistente», non è così per quanto riguarda la sua decisione di registrare un nome come DOP o IGP, alla luce delle condizioni di ammissibilità previste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. In quest’ultimo caso, la Commissione dispone di un margine di valutazione autonoma.

–        La Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che le tre IGP respinte evochino i nomi protetti dalle precedenti DOP, avendo ammesso che i termini «Corse» e «Île de Beauté» sono sinonimi e designano la stessa area geografica. La prossimità concettuale di entrambi i termini è effettivamente assodata.

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

26.      Il 19 settembre 2023 il Consortium des Charcutiers Corses e i produttori associati hanno proposto la presente impugnazione.

27.      I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.

28.      A sua volta, la Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

29.      A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono quattro motivi:

–        la violazione degli articoli 7 e 13 del regolamento n. 1151/2012;

–        la violazione degli articoli 49, 50 e 52 del regolamento n. 1151/2012;

–        la violazione dell’articolo 50 del regolamento n. 1151/2012 e del principio generale di buona amministrazione;

–        la violazione degli articoli 7 e 13 del regolamento n. 1151/2012 e dell’obbligo di motivazione, nell’ambito della valutazione operata dal Tribunale.

30.      Di questi quattro motivi, la Corte di giustizia ha ritenuto necessaria la presentazione delle conclusioni in relazione ai primi due. Li esaminerò iniziando dal secondo che, da un punto di vista logico, ritengo sia prioritario, poiché riguarda le competenze della Commissione più che il merito della sua decisione.

V.      Sul secondo motivo di impugnazione

A.      Argomenti delle parti

31.      I ricorrenti contestano al Tribunale di aver frainteso la ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e la Commissione, come prevista dagli articoli 49 e 50 del regolamento n. 1151/2012 per la procedura di registrazione di una IGP (12).

32.      A loro parere, la Commissione dispone di un margine di valutazione limitato nella procedura di registrazione e ha solo la possibilità di verificare la correttezza formale della domanda di IGP presentata dalle autorità nazionali e di esaminare se le autorità nazionali abbiano commesso un errore manifesto nella fase nazionale della procedura.

33.      La Commissione contesta tale argomento e conferma la pertinenza del ragionamento e della soluzione adottata dal Tribunale nella sentenza impugnata.

B.      Valutazione

34.      La registrazione di un’IGP è effettuata nell’ambito di un procedimento amministrativo composto nel quale intervengono le autorità competenti dello Stato membro e la Commissione. È quanto sottolinea il considerando 58 del regolamento n. 1151/2012 (13).

35.      La procedura di registrazione delle IGP (14) prevede una prima fase nazionale, disciplinata dall’articolo 49 del regolamento n. 1151/2012. Essa inizia con la domanda di registrazione dell’IGP, che l’associazione di produttori interessata presenta alle autorità dello Stato membro in cui è situata geograficamente la zona di produzione.

36.      L’autorità nazionale deve esaminare la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni sostanziali previste dal regolamento n. 1151/2012 (15). Lo Stato membro garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda nonché un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio dello Stato membro di cui trattasi possa fare opposizione (16).

37.      Le autorità nazionali esaminano le opposizioni ricevute e decidono se la domanda soddisfi le condizioni del regolamento n. 1151/2012. Se la loro valutazione è positiva, esse adottano una decisione favorevole. Devono inoltre garantire la pubblicazione e l’accesso per via elettronica al disciplinare oggetto della decisione favorevole (17). Inoltre, lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso (18).

38.      Se la decisione dell’autorità nazionale è favorevole, la fase nazionale si conclude con la trasmissione alla Commissione del fascicolo di domanda di registrazione dell’IGP, corredato delle opposizioni ricevibili presentate (19).

39.      Nel caso di domande di registrazione di IGP provenienti da Stati terzi, non esiste ovviamente una fase nazionale. La procedura si svolge dinanzi alla Commissione, che concentra in sé tutto il potere decisionale (20).

40.      La fase europea della procedura di registrazione di un’IGP, disciplinata dall’articolo 50 del regolamento n. 1151/2012, inizia con l’esame che la Commissione deve effettuare, dopo aver ricevuto la decisione nazionale, al fine di verificare che la domanda sia giustificata e soddisfi le condizioni previste per le IGP.

41.      Se, a seguito di tale esame (che deve essere effettuato entro un termine di sei mesi), la Commissione ritiene che «non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione», essa respinge la domanda di registrazione dell’IGP (21). Al contrario, se la accoglie, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare (22).

42.      Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare una notifica di opposizione. La Commissione trasmette detta notifica all’autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda (23) e, se l’opposizione è confermata, viene avviato un procedimento (24).

43.      Se non le pervengono notifiche di opposizione (né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili), la Commissione adotta la decisione di registrare l’IGP. La Commissione agisce allo stesso modo se, dopo che le è pervenuta una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, è stato raggiunto un accordo a seguito alle consultazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012. Se non si raggiunge un accordo, la Commissione adotta, se del caso, atti di esecuzione per la registrazione dell’IGP (25).

44.      In ogni caso, gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto della registrazione dell’IGP sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale (26).

45.      La giurisprudenza della Corte di giustizia ha avuto modo di delineare le caratteristiche di questo procedimento amministrativo composto. A differenza dei procedimenti composti previsti nell’ambito dell’unione bancaria (27) (in cui la fase nazionale è meramente preparatoria di quella europea, nella quale il potere decisionale è concentrato nell’istituzione o organismo dell’Unione), la fase nazionale della procedura di registrazione di un’IGP ha un’essenza propria, in quanto le autorità nazionali adottano decisioni che producono effetti per i terzi (e non meramente preparatorie), soggette al controllo degli organi giurisdizionali nazionali.

46.      Nella sentenza GAEC Jeanningros (28), la Corte di giustizia ha consolidato la propria giurisprudenza sulla fase nazionale delle procedure di registrazione delle IGP. In particolare, essa ha sottolineato che le autorità dello Stato membro interessato dispongono di un potere di decisione specifico e autonomo in tale fase nazionale.

47.      Secondo la Corte di giustizia, «il regolamento n. 1151/2012 istituisce un sistema di ripartizione delle competenze, nel senso che, in particolare, la decisione di registrare una denominazione come indicazione geografica protetta può essere adottata dalla Commissione solo se lo Stato membro interessato le ha presentato una domanda a tal fine e tale domanda può essere presentata solo se tale Stato membro ha verificato che essa era giustificata. Tale sistema di ripartizione delle competenze trova segnatamente spiegazione nella circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti siano soddisfatti, il che richiede, in ampia misura, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di quest’ultimo» (29).

48.      Conformemente a tale giurisprudenza, l’autorità nazionale ha il controllo della procedura di registrazione di una IGP, il che è giustificato, tra l’altro (30), per i seguenti motivi:

–        I gruppi di produttori devono obbligatoriamente avviare tale procedimento dinanzi all’autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio è ubicata l’IGP. Tali gruppi non possono presentare la loro domanda direttamente alla Commissione.

–        L’autorità nazionale verifica la compatibilità della proposta con le condizioni sostanziali di cui al regolamento n. 1151/2012, in quanto possiede le conoscenze più approfondite per accertare le particolarità dei prodotti che richiedono la protezione IGP.

–        Spetta all’autorità dello Stato membro approvare o respingere la domanda di registrazione dell’IGP nella fase nazionale. Essa ha quindi la chiave per aprire la fase successiva del procedimento, trasmettendo la domanda alla Commissione. Senza una decisione favorevole dell’autorità nazionale, la Commissione non può registrare un’IGP.

–        L’autorità nazionale può ritirare la domanda di registrazione dell’IGP presentata alla Commissione prima che questa la registri.

49.      Poiché il controllo della fase nazionale di tale procedimento composto spetta all’autorità nazionale, le sue decisioni non sono meri atti preparatori della successiva decisione della Commissione, ma hanno un contenuto proprio e producono effetti giuridici per i richiedenti l’IGP. Per questo motivo la Corte di giustizia ammette il controllo da parte dei giudici nazionali delle decisioni delle autorità nazionali relative alla registrazione di un’IGP (31).

50.      Secondo i ricorrenti, il contenuto della fase nazionale del procedimento indebolisce la fase europea dello stesso al punto che la Commissione dovrebbe limitarsi a verificare che il fascicolo trasmesso dall’autorità nazionale sia completo e a verificare che tale autorità nazionale non abbia commesso un errore manifesto di valutazione.

51.      Partendo da tale premessa, dal momento che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha ritenuto che la fase europea del procedimento offrisse alla Commissione un margine di decisione così ridotto, i ricorrenti sostengono che esso ha commesso un errore di diritto nell’interpretare gli articoli 49 e 50 del regolamento n. 1151/2012.

52.      Al contrario, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto.

53.      La Commissione esamina le domande trasmesse dalle autorità nazionali «per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell’Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda» (32)

54.      L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 conferma che la Commissione «esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell’articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente». A seguito di tale esame, la Commissione può respingere la domanda se «ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione» (articolo 52, paragrafo 1, del regolamento).

55.      Sebbene il regolamento n. 1151/2012 non definisca la nozione di «mezzi appropriati», dalla lettura delle disposizioni citate di tale regolamento emerge chiaramente che, nell’effettuare tale esame, la Commissione non è vincolata dalla valutazione delle autorità nazionali e dispone di un margine di valutazione autonoma. Il Tribunale lo ha correttamente sostenuto nella sentenza impugnata (punto 44).

56.      Nella fase europea del procedimento, la Commissione deve verificare tre elementi, ciascuno dei quali risponde ad una logica propria:

–        l’assenza di errori manifesti nell’istruzione della domanda di registrazione dell’IGP da parte delle autorità dello Stato membro;

–         il rispetto degli interessi dei soggetti coinvolti e interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda (33);

–         la conformità, nella domanda di registrazione dell’IGP trasmessa dalle autorità nazionali, alle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione.

57.      La Commissione dispone pertanto, in primo luogo, di un potere di controllo degli errori manifesti che le autorità nazionali possono aver commesso nella fase nazionale del procedimento di registrazione di un’IGP. È logico che ciò avvenga, in quanto tali autorità dispongono, in questa fase, di un potere decisionale sostanziale, soggetto al controllo dei giudici nazionali.

58.      Il riferimento della Corte di giustizia (sentenza GAEC Jeanningros, punto 25) al «margine di discrezionalità limitato o inesistente» della Commissione nelle procedure di modifica del disciplinare e di registrazione dell’IGP si riferisce, come giustamente sottolineato dal Tribunale, alla fase nazionale della procedura (34). Le argomentazioni esposte in altre sentenze della Corte di giustizia vanno intese nello stesso senso (35).

59.      Tuttavia, nella fase europea di questi procedimenti, la Commissione dispone, come afferma il Tribunale (36), di un margine di valutazione autonoma e non è vincolata dalla valutazione delle autorità nazionali. La Commissione può concedere o rifiutare la registrazione delle IGP qualora abbia constatato che le condizioni richieste siano o meno soddisfatte.

60.      Il potere decisionale autonomo della Commissione nella fase europea di questa procedura va oltre la mera verifica della presenza di errori formali e manifesti nell’istruttoria nazionale della domanda. La Commissione deve procedere a un’analisi completa della domanda di registrazione approvata dalle autorità nazionali al fine di verificarne la conformità ai requisiti del regolamento n. 1151/2012.

61.      Tale analisi completa potrebbe condurre la Commissione ad adottare una decisione diversa da quella adottata dalle autorità nazionali. Ciò è quanto si è verificato, in parte, nel caso di specie (37).

62.      Il potere della Commissione di trattare e decidere sulle opposizioni transnazionali sollevate da soggetti interessati di altri Stati membri nei confronti di una registrazione di un’IGP (articolo 51 del regolamento n. 1151/2012) conferma la sua competenza autonoma a decidere sulle domande di registrazione (38).

63.      Analogamente, l’applicazione uniforme delle condizioni per la registrazione delle IGP, stabilite dal regolamento n. 1151/2012, richiede che, nella fase europea della procedura, la Commissione disponga di un potere autonomo con cui stabilire la prassi uniforme che le autorità degli Stati membri devono seguire. Se non disponesse di tale potere di decisione autonomo, vi sarebbe un rischio significativo di applicare in modo differenziato le condizioni di registrazione delle IGP negli Stati membri.

64.      La fase europea della procedura sarebbe priva di essenza propria se la Commissione fosse obbligata a uniformarsi alle valutazioni delle autorità nazionali e non potesse respingere le domande di registrazione approvate da tali autorità. La procedura di registrazione delle IGP istituita dal regolamento n. 1151/2012 non darebbe più luogo a un vero e proprio procedimento composto se la sua fase europea venisse snaturata riducendo drasticamente i poteri della Commissione.

65.      Ritengo pertanto, al pari del Tribunale, che la Commissione abbia il potere di verificare che la domanda di registrazione dell’IGP trasmessa dalle autorità nazionali sia conforme alle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili. Di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto.

VI.    Sul primo motivo d’impugnazione

A.      Argomenti delle parti

66.      I ricorrenti contestano al Tribunale di aver illegittimamente aggiunto alle condizioni per la registrazione di un’IGP, definite agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento n. 1151/2012, il requisito secondo cui il nome per il quale si chiede la registrazione come IGP non violi la protezione contro l’evocazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

67.      A loro avviso, la sentenza impugnata afferma giustamente (punti 29 e 30) che l’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 non riguarda la registrazione, bensì la portata della protezione dei nomi registrati e, di conseguenza, «non può, di per sé, costituire il fondamento giuridico del rigetto di una domanda di registrazione».

68.      Tuttavia, il Tribunale si sarebbe discostato da tale constatazione e avrebbe commesso diversi errori di diritto nei punti da 32 a 40 della sentenza impugnata:

–         In primo luogo, ammette che la Commissione è competente ad applicare l’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, laddove il paragrafo 3 dello stesso articolo riserva tale facoltà agli Stati membri.

–        In secondo luogo, l’articolo 7 del regolamento n. 1151/2012 richiede solo che il nome sia utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune, il che costituisce un elemento di fatto oggettivo la cui legittimità non è soggetta alla valutazione soggettiva della Commissione. L’articolo 13 di tale regolamento è estraneo alla procedura di registrazione.

–        In terzo luogo, contrariamente a quanto ammesso dal Tribunale (punti 38 e 39 della sentenza impugnata), la Commissione non dispone dei mezzi e della conoscenza approfondita delle tradizioni locali, delle abitudini dei consumatori, della storia e della cultura e dei fatti contenuti nel fascicolo, di cui invece dispongono le autorità nazionali. Queste ultime avevano appunto escluso il rischio di evocazione nel caso di specie.

69.      La Commissione contesta tali argomenti e difende l’applicazione congiunta degli articoli 7, paragrafo 1, lettera a), e 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012, che il Tribunale ha avallato. Tale applicazione viene effettuata per la prima volta in ragione della particolarità della situazione che si è venuta a creare in relazione alle domande di registrazione delle IGP controverse.

B.      Valutazione

70.      La particolarità della situazione a cui fa riferimento la Commissione deriva da una sequenza di fatti che è opportuno ricordare:

–        Dal 28 maggio 2014, i nomi «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» sono stati oggetto di un’iscrizione come DOP mediante i corrispondenti regolamenti.

–        In detti regolamenti è stato concesso un periodo transitorio, che è scaduto il 27 aprile 2017, a talune imprese stabilite in Corsica che utilizzavano tali nomi, per continuare a produrre prodotti con caratteristiche diverse da quelle stabilite dal disciplinare.

–        Ai produttori interessati è stato quindi consentito di adeguarsi ai requisiti del disciplinare adottato a livello dell’Unione oppure, in mancanza di ciò, di modificare la denominazione di vendita utilizzata.

–        Durante il periodo transitorio, tali imprese hanno prodotto nel 2014 e commercializzato a partire dal 2015 prodotti con i nomi «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté».

–        Le autorità francesi hanno tollerato la coesistenza, tra il 2015 e l’aprile 2017, delle tre DOP registrate nel 2014 con i tre nomi riferiti agli stessi tipi di insaccati della Corsica.

–        Le imprese beneficiarie del periodo transitorio hanno presentato alle autorità francesi le domande di registrazione come IGP dei nomi «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» e «Coppa de l’Île de Beauté», che sono state trasmesse alla Commissione il 17 agosto 2018, vale a dire, in una data in cui tali nomi non potevano più essere legalmente utilizzati, una volta terminato il periodo transitorio.

–        Le autorità francesi hanno approvato queste tre domande di registrazione ritenendo che non costituissero un’evocazione delle DOP registrate (39). A tale riguardo, hanno sostenuto che: i) i due gruppi di prodotti (vale a dire le DOP registrate e i candidati all’IGP) fossero nettamente diversi in termini di materie prime (razze, peso delle carcasse), descrizioni, specifiche, volumi di produzione e prezzi di vendita; ii) i nomi fossero sufficientemente distinti, così come le relative pronunce, e non esistesse omonimia, trattandosi di indicazioni diverse (DOP e IGP) (40); iii) tenuto conto delle differenze tra i prodotti e i nomi, e conformemente ai precedenti, i consumatori fossero perfettamente consapevoli della differenza qualitativa tra il prodotto registrato come DOP e quello immesso in commercio con il nome «Île de Beauté»; iv) tra i tre nomi contenenti i termini «Île de Beauté» e i tre nomi corrispondenti registrati e contenenti il termine «Corse», che riguardano la stessa zona geografica, esistesse «la sufficiente differenziazione».

–        Tuttavia, la Commissione, nella decisione impugnata, ha respinto le argomentazioni delle autorità francesi e ha negato la registrazione delle tre IGP, ritenendo che si trattasse di nomi che potevano potenzialmente evocare denominazioni già registrate per prodotti simili, per cui non possono essere soddisfatte le condizioni di ammissibilità alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

–        Di conseguenza, la Commissione ritiene che i nomi delle tre domande di IGP siano stati utilizzati nel commercio o nel linguaggio comune in violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012. Le domande non soddisfano pertanto le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

71.      Il ragionamento della Commissione, avallato dal Tribunale nella sentenza impugnata, mi sembra corretto e non condivido gli argomenti dei ricorrenti a sostegno del loro primo motivo di impugnazione.

72.      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1151/2012 stabilisce che un’IGP deve rispettare un disciplinare che comprende, tra gli altri elementi, almeno «il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata».

73.      Ho già ribadito che, nella fase europea del procedimento di registrazione di un’IGP, spetta alla Commissione respingere la domanda se non sono soddisfatte le condizioni necessarie. Una di queste condizioni è che il disciplinare includa un nome del prodotto il cui uso nel commercio sia lecito.

74.      L’uso di un nome è illecito quando viola la protezione contro l’evocazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012. Ai sensi di tale disposizione, «I nomi registrati sono protetti contro (…) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata (…)».

75.      Come giustamente rilevato dalla sentenza impugnata (punti 36 e 37), ammettere la registrazione di un’IGP che evoca un nome già registrato come DOP priverebbe di effetto utile la protezione prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012. Una volta registrato tale nome come IGP, quello precedentemente registrato come DOP non potrebbe più beneficiare, nei confronti di tale IGP, della protezione prevista da tale disposizione. Il disciplinare di una domanda di registrazione di un’IGP non può quindi includere un nome che evochi il nome di una DOP precedentemente registrata.

76.      I ricorrenti sostengono che spetta alle autorità nazionali, e non alla Commissione, verificare le violazioni dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012. Non condivido questa tesi, poiché, a mio avviso:

–        L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 si limita a stabilire che gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire o far cessare l’uso illecito delle DOP o delle IGP, il che comprende il divieto di nomi che le evocano (41).

–        Orbene, tale disposizione non contiene nulla che impedisca alla Commissione di reprimere l’uso di nomi che evocano denominazioni precedentemente registrate.

–        La Commissione deve intervenire contro l’evocazione per impedire che sia fatto un uso abusivo delle DOP e delle IGP, e ciò nell’interesse non solo degli acquirenti, ma anche dei produttori che si sono adoperati per garantire la qualità dei prodotti recanti legalmente tali indicazioni (42).

–        Questa interpretazione è coerente con il considerando 19 del regolamento n. 1151/2012: è una priorità garantire il rispetto uniforme nell’intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti.

77.      Per la Corte di giustizia, «il regime di protezione delle DOP e delle IGP mira essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione registrata presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti» (43).

78.      Il divieto di evocazione, contenuto nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012, mira a impedire che produttori terzi si avvantaggino indebitamente della notorietà delle DOP e IGP già registrate.

79.      Secondo la Corte di giustizia, «la nozione di “evocazione” si estende all’ipotesi in cui il segno utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una indicazione geografica protetta o di una DOP, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di detta indicazione o denominazione» (44). L’essenziale è che il consumatore stabilisca un nesso sufficientemente diretto e univoco tra il termine utilizzato per designare il prodotto in questione e l’IGP.

80.      La giurisprudenza sulla nozione di «evocazione» (45) si è consolidata principalmente in risposta a domande di pronuncia pregiudiziale in materia di marchi o di denominazioni protette da DOP e IGP. Meno frequenti sono le decisioni che si pronunciano su ricorsi contro le sentenze del Tribunale che, a loro volta, interpretano (e applicano) tale nozione.

81.      Orbene, la Corte di giustizia ha affermato che le valutazioni del Tribunale che riconoscono, o negano, che un nuovo segno distintivo (una domanda di DOP o di IGP, a seconda del caso) evochi un nome già protetto sono «di natura fattuale» e non possono, in linea di principio, essere criticate in sede di impugnazione (46).

82.      Sulla base di tale premessa, occorre respingere la critica che i ricorrenti rivolgono al Tribunale di aver corroborato l’argomentazione della Commissione quanto all’esistenza di un’evocazione nel caso di specie. Si tratta di una questione di fatto sulla quale il Tribunale ha l’ultima parola e che non può essere riesaminata in sede di impugnazione.

83.      Se la Corte di giustizia ammettesse che il ragionamento su questo punto può essere oggetto di impugnazione, concordo con il Tribunale nel concludere per l’esistenza dell’evocazione sulla quale è stata fondata la decisione impugnata.

84.      I nomi controversi utilizzati nel commercio dal 2015 si riferiscono alla stessa zona geografica (Corsica) delle DOP. Il sintagma «Île de Beauté» è un’espressione corrente che per un consumatore francese designa univocamente la Corsica (47). Sebbene i nomi non siano in tutto o in parte omonimi (48), esiste una sinonimia e l’evocazione, che non richiede una similarità fonetica, non può essere esclusa.

85.      Le differenze qualitative tra i prodotti di cui è chiesta la registrazione come IGP e quelli già protetti dalle DOP non sono evidenziate sull’etichetta e sono conosciute solo a un pubblico particolarmente bene informato. Tali differenze suggeriscono una qualità inferiore dei prodotti coperti dalle IGP e un legame più labile con la zona di produzione (49). La percezione dei consumatori non è sufficiente per affermare l’autonomia distintiva delle IGP richieste rispetto alle DOP registrate, senza basarsi su studi e sondaggi oggettivi (50).

86.      Infine, i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata esclude la coesistenza di nomi di tipo diverso per prodotti simili di uno stesso territorio.

87.      Sebbene il Tribunale non si sia espressamente pronunciato su tale argomento nella sentenza impugnata, ha invece analizzato i casi di coesistenza tra DOP e IGP (51) e non ho riscontrato alcun errore di diritto nel suo ragionamento su tale questione. Gli esempi di coesistenza di DOP e IGP citati dai ricorrenti sono stati accettati in base a norme già abrogate (DOP «Corse/Vin de Corse» e IGP «Île de Beauté») o precedenti all’entrata in vigore del sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione (DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e IGP «Aceto Balsamico di Modena»).

88.      In base al sistema del regolamento n. 1151/2012, la coesistenza di due nomi simili, per gli stessi prodotti e nello stesso territorio, deve, in linea di principio, essere esclusa perché una successiva IGP pregiudicherebbe la protezione offerta da tale regolamento a una precedente DOP, compromettendone la reputazione.

89.      In sintesi, anche il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.

VII. Sulle spese

90.      Poiché le presenti conclusioni riguardano solo due dei motivi di impugnazione, senza affrontare gli altri motivi, non posso pronunciarmi sull’eventuale condanna dei ricorrenti alle spese.

VIII. Conclusione

91.      Propongo pertanto alla Corte di giustizia di respingere il primo e il secondo motivo di impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2023, Cunsorziu di i Salamaghji Corsi — Consortium des Charcutiers Corses e a./Commissione (T-34/22, EU:T:2023:386).


1      Lingua originale: lo spagnolo.


2      Sentenza Cunsorziu di i Salamaghji Corsi — Consortium des Charcutiers Corses e a./Commissione (T-34/22, EU:T:2023:386; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).


3      Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2021, che respinge tre domande di protezione di un nome come indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Jambon sec de l’Île de Beauté» (IGP), «Lonzo de l’Île de Beauté» (IGP) e «Coppa de l’Île de Beauté» (IGP)] (GU 2021, L 383, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).


4      Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).


5      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.


6      Il registro delle indicazioni geografiche dell’Unione si chiama eAmbrosia ed è disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/. eAmbrosia è il registro legale dei nomi di prodotti agricoli e alimentari, vini e bevande spiritose registrati e protetti in tutta l’Unione. Dà accesso diretto alle informazioni riguardanti tutte le indicazioni geografiche registrate, compresi gli strumenti giuridici di protezione e i disciplinari di produzione.


7      Regolamento di esecuzione (UE) n. 580/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu (DOP)](GU 2014, L 160, pag. 21); regolamento di esecuzione (UE) n. 581/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu (DOP)] (GU 2014, L 160, pag. 23) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica (DOP)] (GU 2014, L 160, pag. 25).


8      «Salameria Corsa» è il sindacato che difende gli interessi dei produttori di salumi della Corsica coperti dalle DOP registrate nel 2014. In prosieguo: il «sindacato di gestione delle DOP».


9      Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1546 della Commissione, del 26 luglio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Île de Beauté» (IGP) e «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (IGP) (GU 2023, L 188, pag. 24).


10      Sentenza impugnata, punto 40.


11      Sentenza impugnata, punti da 59 a 61.


12      I ricorrenti concentrano le loro censure sui punti da 41 a 61 della sentenza impugnata.


13      Riportato al paragrafo 6 delle presenti conclusioni.


14      Questa procedura si applica anche alle modifiche significative del disciplinare dell’IGP e alla cancellazione della sua registrazione.


15      Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012.


16      Articolo 49, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012.


17      Articolo 49, paragrafo 4, primo e terzo comma, del regolamento n. 1151/2012.


18      Articolo 49, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012.


19      Vale a dire, quelle presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni precedenti (articolo 49, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1151/2012).


20      Articolo 49, paragrafo 5, del regolamento n. 1151/2012.


21      Articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012.


22      Articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1151/2012.


23      Articolo 51, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 1151/2012.


24      La notifica di opposizione deve essere corredata da una dichiarazione di opposizione motivata, la cui ricevibilità sarà esaminata dalla Commissione. Se la ritiene ricevibile, la Commissione invita l’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità nazionale che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi (articolo 51, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1151/2012).


25      Articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1151/2012.


26      Articolo 52, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012.


27      V., in particolare, sentenze del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:1023), e del 3 dicembre 2019, Iccrea Banca, (C-414/18, EU:C:2019:1036), nonché le conclusioni del 27 giugno 2018 (C-219/17, EU:C:2018:502) e del 9 luglio 2019 (C-414/18, EU:C:2019:574) da me presentate in tali cause. V., altresì, Christina Eckes, C., D’Ambrosio, R., «Composite administrative procedures in the European Union», Legal Working Paper Series, n. 20, novembre 2020, e Di Bucci, V., «Procedural and judicial implications of composite procedures in the banking union», in Zilioli, C., Wojcik, K.-P., Judicial Review in the European Banking Union, Edward Elgar, 2021, pagg. da 114 a 129.


28      Sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros (C‑785/18, EU:C:2020:46; in prosieguo: la «sentenza GAEC Jeanningros»), punti da 23 a 27. V., altresì, sentenze del 6 dicembre 2001, Carl Kühne e a. (C-269/99, EU:C:2001:659), e del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia (C-343/07, EU:C:2009:415).


29      Sentenza del 15 aprile 2021, Hengstenberg (C-53/20, EU:C:2021:279), punto 37, con citazione della sentenza GAEC Jeanningros, punto 24.


30      Gli Stati membri possono prevedere nel loro ordinamento interno una protezione nazionale transitoria per le IGP, limitata al loro territorio, a partire dalla conclusione della fase nazionale della procedura e fino a quando la Commissione non si sia pronunciata sulla domanda. Tale circostanza riflette il controllo dell’autorità nazionale sulla fase interna di questi procedimenti composti.


31      Sentenza GAEC Jeanningros, punti 31 e 37. V. il commento relativo a questa giurisprudenza di Brito Bastos, F., «Judicial Annulment of National Preparatory Acts and the Effects on Final Union Administrative Decisions: Comments on the Judgment of 29 January 2020, Case C-785/18 Jeanningros EU:C:2020:46», Review of European Administrative Law, 2021, n. 2, pagg. da 109 a 117.


32      Considerando 58 del regolamento n. 1151/2012.


33      Il che comporta che la Commissione tratti le opposizioni transnazionali attraverso la procedura di cui all’articolo 51 del regolamento n. 1151/2012.


34      Sentenza impugnata, punto 59.


35      Sentenze del 6 dicembre 2001, Carl Kühne e a. (C-269/99, EU:C:2001:659), punti 57 e 58, e del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia (C-343/07, EU:C:2009:415), punti 70 e 71.


36      Sentenza impugnata, punto 44.


37      Come ho già esposto, la Commissione ha respinto solo tre delle sette domande di IGP trasmesse dalle autorità francesi.


38      La Commissione, inoltre, assume tutto il potere decisionale in relazione alle domande di registrazione di IGP provenienti da paesi terzi, per le quali non esiste una fase nazionale della procedura di registrazione (articolo 49, paragrafo 5, del regolamento n. 1151/2012).


39      V. decisione di esecuzione 2021/1879, considerando da 13 a 16. Nella sentenza del 19 dicembre 2019, relativa al nome «Jambon sec de l’Île de Beauté» (IGP), e nelle due sentenze del 13 febbraio 2020, relative, rispettivamente, ai nomi «Coppa de l’Île de Beauté» (IGP) e «Lonzo de l’Île de Beauté» (IGP), il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha respinto i tre ricorsi presentati dal sindacato di gestione delle DOP e ha accolto le argomentazioni delle autorità francesi per la registrazione di questi nomi come IGP.


40      Le autorità francesi hanno citato casi analoghi di nomi simili che si riferiscono alla stessa zona geografica: nel settore vitivinicolo, i nomi registrati «Île de Beauté» (DOP) e «Corse» (IGP), che sono sinonimi e riguardano la stessa zona geografica, e nel settore agricolo i nomi registrati «Aceto balsamico tradizionale di Modena» (DOP) e «Aceto Balsamico di Modena» (IGP), che sono quasi del tutto omonimi.


41      V. sentenza del 14 luglio 2022, Commissione/Danimarca (DOP Feta)(C-159/20, EU:C:2022:561) nella quale è stato dichiarato che, avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della DOP «Feta» per designare un formaggio non conforme al disciplinare di tale DOP, il Regno di Danimarca era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012.


42      Sentenze del 15 aprile 2021, Herstenberg (C-53/20, EU:2021:279), punto 43; e del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association (C-44/17, EU:C:2018:415), punto 38.


43      Sentenze del 17 dicembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (C-490/19, EU:C:2020:1043), punto 35; del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C-783/19, EU:C:2021:713), punto 49, e del 14 luglio 2022, Commissione/Danimarca (DOP Feta) (C-159/20, EU:C:2022:561), punto 56.


44      Sentenze del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C-783/19, EU:C:2021:713), punto 55; del 17 dicembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (C-490/19, EU:C:2020:1043), punto 26, e del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association (C-44/17, EU:C:2018:415), punto 44.


45      V., tra le altre, sentenze del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association (C-44/17, EU:C:2018:415), punti 45, 51 e 53; del 17 dicembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (C-490/19, EU:C:2020:1043), punto 26; e del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C-783/19, EU:C:2021:713), punti da 58 a 60.


46      Sentenza del 14 settembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (C-56/16 P, EU:C:2017:693), punto 126.


47      La decisione impugnata, al considerando 9, afferma che l’uso di «Île de Beauté» per indicare la Corsica è una consuetudine assai diffusa sui siti soprattutto turistici, anche non francesi, e una ricca bibliografia conferma che per i consumatori i due termini si equivalgono, sicché il termine «Île de Beauté» evoca la Corsica e viceversa. V., altresì, sentenza impugnata, punti 87, 88 e 94.


48      L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 vieta la registrazione di nomi omonimi ad altri già iscritti nel registro eAmbrosia.


49      Sentenza impugnata, punti 80 e 81, e considerando 19 della decisione impugnata.


50      Le autorità francesi e le sentenze del Conseil d’État (Consiglio di Stato) fanno riferimento a uno studio del Consortium des Charcutiers Corses, presentato insieme alle domande di IGP, sulle differenze tra i prodotti oggetto di tali IGP e quelli protetti dalle DOP. La sentenza impugnata (punto 82) fa riferimento a un altro studio, fornito dallo stesso Consortium e realizzato, su sua richiesta, nel maggio 2021, relativo alla percezione da parte dei consumatori delle differenze tra DOP e IGP per i salumi della Corsica, di cui le autorità francesi non hanno potuto tenere conto. L’analisi del contenuto di tale studio da parte del Tribunale (che, in quanto valutazione degli elementi di prova, non può, in linea di principio, essere oggetto di impugnazione) esclude che se ne possa dedurre che una determinata percentuale di consumatori conosca siffatte differenze.


51      Sentenza impugnata, punti da 100 a 108.

OSZAR »
OSZAR »